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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.043. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2016  [ apri ]
7.043.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Rideterminazione sanzioni per città metropolitane, province e comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015).

  1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.
  2. In deroga all'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2015 non esclude la possibilità, per le città metropolitane e le province, di erogare nel 2016 le risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa, già previste nel bilancio di previsione 2015, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni.
  3. Nel 2016, ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, la sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura del 30 per cento della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno.
  4. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, da applicare nell'anno 2016 ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, è ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2015, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le spese sostenute nell'anno 2015 per l'edilizia scolastica.
  5. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti dei comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 e che nell'anno 2016 risultino estinti a seguito di fusione.
  6. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Con riferimento all'anno 2015, nel caso in cui la certificazione sia trasmessa oltre il termine stabilito del 31 marzo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, la sanzione di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo, non si applica purché la certificazione sia stata trasmessa entro il 30 aprile 2016.».