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Legislatura XVII

Proposta emendativa Dis.1.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
Dis.1.01.
inammissibile

  Al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.
(Soppressione della società Equitalia S.p.A.).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 le funzioni relative alla riscossione nazionale attribuite alla società Equitalia S.p.A. dall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono trasferite all'Agenzia delle entrate.
  2. Entro il termine indicato al comma 1, l'Agenzia delle entrate istituisce, nel proprio ambito, la Direzione centrale per la riscossione, alla quale è attribuito l'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 1.
  3. L'agenzia delle entrate subentra integralmente nei rapporti attivi e passivi relativi all'esercizio delle funzioni di riscossione nazionale della società Equitalia S.p.A. e delle società pubbliche ad essa collegate, che sono soppresse a decorrere dalla data indicata al comma 1.

Art. 1-ter.
(Disposizioni in materia di riscossione).

  1. La Direzione centrale per la riscossione dell'Agenzia delle entrate, per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 1-bis, si avvale degli uffici centrali e periferici della medesima Agenzia.
  2. Gli interessi le more e gli aggi per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali, maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e sono sostituiti dai pagamento di un interesse pari alla misura del tasso di interesse legale, da applicare sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 3. Il presente comma non si applica alle cartelle esattoriali in relazione alle quali è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati previsti dagli articoli da 2 a 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni.
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di istituzione della Direzione centrale per la riscossione prevista ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione del presente articolo.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessi, le more e gli aggi per il ritardato o mancato pagamento connessi alle cartelle esattoriali non possono complessivamente superare il limite stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni.

Art. 1-quater.
(Disposizioni in materia di personale della Direzione centrale per la riscossione dell'Agenzia delle entrate e regime transitorio).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il patrimonio e Le strutture della società Equitalia S.p.A. e delle società pubbliche ad essa collegate sono trasferiti all'Agenzia delle entrate.
  2. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività di riscossione previste dalla presente legge, l'Agenzia delle entrate, entro il termine di cui al comma 1, è autorizzata ad assumere personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il 50 per cento delle assunzioni è riservato al personale già dipendente della società Equitalia S.p.A. e delle società ad essa collegate. La riserva è valida fino all'impiego di tutto il medesimo personale.
  3. La società Equitalia S.p.A., entro il termine di cui al comma 1, continua ad operare in regime transitorio sulla base delle modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1-quinquies.
(Disposizioni finali).

  1. Il capitale sociale della società Equitalia S.p.A. e delle società ad essa collegate è versato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  2. Entro il 31 dicembre 2016 la società Equitalia S.p.A. è tenuta a trasmettere agli enti creditori le comunicazioni di inesigibilità al fine del discarico per inesigibilità e della reiscrizione nei ruoli previsti dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.
  3. Gli enti creditori entro due anni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 2, effettuano i relativi controlli. A tale fine la documentazione cartacea è richiesta direttamente all'Agenzia delle entrate. Entro i successivi due anni per i ruoli dichiarati inesigibili in via definitiva e contenenti crediti tributari erariali, l'Agenzia delle entrate provvede a comunicare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze la percentuale di abbattimento dei crediti tributari ai fini della svalutazione dei residui attivi da iscrivere nel bilancio di previsione dello Stato. Entro il medesimo termine, gli enti creditori diversi dallo Stato hanno l'obbligo di rettificare l'ammontare dei residui attivi nei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 1-sexies.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-ter si provvede ai sensi dei commi da 2 a 5 del presente articolo.
  2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  3. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  5. A In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015».

   b) al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: Disposizioni in materia di soppressione della società Equitalia S.p.A. e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione.