Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di pareggio di bilancio).
Al comma 711 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le sole province e città metropolitane, limitatamente all'anno 2016, nelle entrate finali in termini di competenza è considerato anche l'avanzo libero e destinato applicato al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari a mente del comma 756 della presente legge».