Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Abolizione comunicazioni superflue).
1. Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994 e l'articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000, commi 2 e 3.