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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.077. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
9.077.
inammissibile

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Su proposta dei Sindaci interessati, la Conferenza metropolitana o l'Assemblea dei Sindaci, approva entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Piano finalizzato alla individuazione degli ambiti delle Unioni e delle eventuali Fusioni. Sul Piano è sentita la Regione che deve esprimersi entro 90 giorni, decorsi i quali, senza che la Regione si sia pronunciata, il parere si intende favorevole.
  2. Il Piano definisce gli ambiti omogenei, legati da prevalente contiguità territoriale e socio economica, per la gestione associata di almeno tre funzioni fondamentali e dei servizi comunali, oltre quelli relativi all'implementazione dei sistemi informatici, attraverso l'unione di Comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Lo stesso Piano definisce, inoltre, le fusioni di Comuni su richiesta dei Sindaci interessati. Resta ferma la possibilità di avvalersi della Con- venzione di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come strumento di flessibilità nella costruzione di processi associativi.
  3. L'individuazione di tali ambiti può comportare anche la conferma delle Unioni di Comuni già costituite.
  4. Una normativa di sostegno basata sulla semplificazione, incentivazione e premialità, accompagna i processi associativi definiti in tali ambiti.
  5. Il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le Unioni di Comuni dovrà tener conto in modo direttamente proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di Comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa.
  6. Gli amministratori delle Unioni di Comuni possono percepire, in sostituzione di quelle comunali, le indennità di importo pari a quelle dei Comuni con pari popolazione. L'Unione si avvale di una figura apicale unica e per quanto non disciplinato diversamente si applicano le disposizioni previste per i Comuni con pari popolazione.
  7. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto e i regolamenti che entreranno in vigore con nuovo comune e rimarranno vigenti fino alle modifiche degli stessi da parte degli organi del nuovo comune istituito.
  8. In caso di fusione di Comuni, la data per l'istituzione del nuovo Comune decorre dal 1o gennaio del primo anno utile per l'effettivo avvio del nuovo Comune. A tal fine, le regioni comunicano entro un termine congruo a tutti gli enti competenti, le necessarie procedure di attivazione, assicurando il rilascio dei codici identificativi del nuovo ente sin dal primo giorno della sua istituzione.
  9. Dal termine di istituzione del nuovo Comune, la gestione commissariale è affidata ad un organo costituito dagli amministratori che alla data di estinzione dei Comuni aderenti alla fusione ricoprivano la carica di Sindaco.
  10. Nei territori dei comuni estinti a seguito di fusione, a decorrere dalle fusioni realizzate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, è garantita la presenza dell'Ufficio postale.
  11. I comuni nati da fusione sono esentati fino al terzo anno dalla loro istituzione dagli obblighi di revisione dei piani di dimensionamento scolastico.
  12. Al Comune istituito a seguito di fusione si applicano per dieci anni, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i Comuni con popolazione inferiore a quella raggiunta con l'accorpamento.
  13. All'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, dopo il comma 128, inserire il seguente comma: «128-bis. In tutti i programmi di derivazione dell'Unione europea e cofinanziati dallo Stato e/o Regioni nei programmi statali e/o regionali, di finanziamento, sostegno, incentivazione degli investimenti dei Comuni, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati, o altre modalità, sono previste quote di riserva o forme di priorità e prelazione, nell'ordine a favore dei Comuni istituiti a seguito di fusione, nonché dei Comuni appartenenti alle Unioni che gestiscano in forma associata le funzioni di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
  14. Sono conseguentemente soppresse le normative in contrasto con il presente articolo.

ident. 9.037.9.078.