Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
1. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 26, è inserito il seguente:
26-bis. Le sanzioni di cui al comma 26 non si applicano agli enti locali, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei casi in cui lo sforamento sia stato determinato dagli importi che i comuni sono tenuti a rimborsare a terzi a seguito di pronunce giurisprudenziali, per somme riscosse e non dovute.
2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 713 è aggiunto il seguente:
713-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali a titolo di rimborso a terzi in forza di pronunce giurisprudenziali, per somme riscosse e non dovute.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.