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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.059. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
9.059.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Armonizzazione contabile. Adeguamenti normativi e esclusioni dal saldo).

  1. L'ente locale è autorizzato ad accertare il contributo a rendicontazione, di cui al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, punto 3.6, in relazione all'esigibilità della spesa dell'ente beneficiario a prescindere dalla contabilizzazione dell'ente erogante. Nel caso in cui il contributo a rendicontazione sia stato erogato senza tener conto del cronoprogramma di spesa dell'ente beneficiario, la somma incassata concorre a determinare il fondo pluriennale vincolato da parte dell'ente locale anche se l'obbligazione non è giuridicamente assunta entro il termine di cui al vigente principio.
  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 151, comma 1, le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;
   b) all'articolo 170, comma 1, le parole: «Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità»;
   c) all'articolo 174, comma 1:
    1) le parole: «ed alla relazione dell'organo di revisione» sono soppresse;
    2) dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità»;
   d) all'articolo 175, comma 5-quater, dopo la lettera e) è aggiunta le seguente:
   «e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta»;
   e) all'articolo 175, comma 8, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno»;
   f) all'articolo 193, comma 2, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno».

ident. 9.049.