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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.055. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
9.055.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Armonizzazione contabile, adeguamenti normativi ed esclusioni dal saldo).

  1. L'ente locale è autorizzato ad accertare il contributo a rendicontazione, di cui al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, punto 3.6, in relazione all'esigibilità della spesa dell'ente beneficiario a prescindere dalla contabilizzazione dell'ente erogante. Nel caso in cui il contributo a rendicontazione sia stato erogato senza tener conto del cronoprogramma di spesa dell'ente beneficiario, la somma incassata concorre a determinare il fondo pluriennale vincolato da parte dell'ente locale anche se l'obbligazione non è giuridicamente assunta entro il termine di cui al vigente principio.
  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 151, comma 1, le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;
   b) all'articolo 170, al comma 1, le parole: «Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità»;
   c) all'articolo 174, comma 1:
    i) le parole: «ed alla relazione dell'organo di revisione» sono eliminate;
    ii) dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità»;
   d) all'articolo 175, comma 5-quater, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, aggiungere la lettera f):
   « f) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta»;
   e) all'articolo 175, comma 8, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno»;
   f) all'articolo 193, comma 2, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno»;
   g) all'articolo 227:
    i) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Il rendiconto della gestione è adottato dalla giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione, e deliberato dall'organo consiliare entro il 31 maggio.»;
    ii) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il conto economico e lo stato patrimoniale possono essere deliberati successivamente, e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo dall'organo esecutivo.».

  3. All'articolo 1, comma 552 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «per gli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»;
   b) alla lettera a), le parole: «del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento per il 2015 e per il 2016 e del 75 per cento per il 2017»;
   c) alla lettera b), le parole: «al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017» sono sostituite dalle parole: «al 25 per cento per gli anni 2015 e 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 75 per cento per il 2018».

  4. Ai fini del pareggio di bilancio di competenza degli enti locali, di cui ai commi 709 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non sono considerati:
   a) gli oneri sostenuti, anche a fronte di accantonamenti operati in esercizi precedenti, per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione «post mortem»);
   b) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale intervenute nel 2016, ma relative ad anni precedenti, nonché al recupero delle anticipazioni di gettito TASI 2014 di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 9 maggio 2014, n. 88, intervenute nel 2016;
   c) gli impegni di spesa assunti per far fronte ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria.

  5. All'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5-bis, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   « e) variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto;»;
   b) al comma 5-bis, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   « f) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.»;
   c) al comma 5-quater, sostituire la lettera b) con la seguente:
   « b) le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, escluse quelle previste dal comma 5-bis, lettera e). Tali variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta;».

ident. 9.04.9.028.9.044.9.052.