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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.047. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
9.047.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Interventi sul saldo finale di competenza 2016. Premialità, patti di solidarietà e integrazione dei princìpi contabili sulle spese di investimento).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 713 è aggiunto il seguente:
  «713-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ogni anno entro il 30 settembre, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti criteri, modalità e finalità di riattribuzione al comparto di riferimento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera a) del comma 723. Per l'anno 2016, le riattribuzioni di cui al periodo precedente sono finanziate dall'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Sono esclusi dal beneficio di cui ai periodi precedenti gli enti sottoposti alle sanzioni;
   b) dopo il comma 729 è aggiunto il seguente:
  729-bis. Nel 2016 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo di 150 milioni di euro, in misura pari agli spazi finanziari validi ai fini del saldo di cui al comma 710 assegnato agli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 728, agli enti locali ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione mediante accordo da sancire, entro il 5 settembre 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti nel rispetto delle finalità di cui al comma 729, eventualmente assegnando le disponibilità residue per il 75 per cento ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane. Il contributo non rileva ai fini del saldo di cui al comma 710 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere le spese in conto capitale effettuate a valere sulla quota del fondo pluriennale vincolato rinveniente dal ricorso al debito e in via residuale a valere sull'avanzo di amministrazione. Sono esclusi dal beneficio gli interventi di edilizia scolastica o di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie, oggetto dei commi 713 e 716. Qualora emergano, sulla base del monitoraggio di cui al comma 719, spazi finanziari concessi ma non utilizzati, l'ente locale è penalizzato nella determinazione del saldo per l'anno in corso, per un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo. Entro il termine perentorio del 30 settembre 2016, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione che autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza della regione stessa di cui al comma 710. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per l'anno 2016 si provvede per 150 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e sue successive modificazioni e per l'importo di 1,65 milioni per l'anno 2016, di 2,45 milioni per l'anno 2017, di 3,03 milioni per l'anno 2018 e per 3,55 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) dopo il comma 732 è aggiunto il seguente:
  732-bis. Per l'anno 2016, gli enti locali che hanno acquisito spazi finanziari ai sensi del comma 732 possono rinunciare, anche in misura parziale, agli spazi finanziari acquisiti, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 10 ottobre 2016. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 20 ottobre 2016, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dall'acquisizione e dalla cessione di spazi finanziari di cui ai commi 732 e 732-bis, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo applicando i criteri di cui al comma 732;
   d) al comma 716 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al secondo periodo, le parole «entro il termine perentorio del 1o marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1o marzo ed il 15 settembre»;
    2) al terzo periodo, il periodo «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016» è sostituito dal seguente «con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile ed il 5 ottobre 2016»;
   e) il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 viene integrato come segue. Dopo il periodo «In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo», aggiungere il seguente: «Limitatamente al 2016, le risorse accertate relative a voci di spesa contenute nei quadri economici riguardanti spese di investimento confluite nel corso del 2015 nel fondo pluriennale vincolato, pur in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'esercizio 2016 rimangono iscritte nel fondo pluriennale vincolato, purché la progettazione dell'investimento sia a livello esecutivo.