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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.021. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
9.021.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Rimozione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali).

  1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, sono aggiunti il seguente comma:
  «429-bis. Non è previsto nessun indennizzo in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione».