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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.2. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
8.2.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016 ed in deroga all'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province possono approvare il bilancio di previsione con un disavanzo di competenza di parte corrente non superiore al l'importo risultante dal versamento previsto per l'anno 2016 dal comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Limitatamente all'entità del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto 2016 risultante dalla riduzione di cui al comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province possono procedere al relativo ripiano in un arco temporale comunque triennale, a prescindere dalla scadenza degli organi.

ident. 8.19.8.20.8.21.8.6.8.7.8.9.8.10.