Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Finanziamento funzioni fondamentali delle Province).
1. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni fondamentali assegnate alle Province dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, per l'anno 2016 sono assegnati alle Province 124 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.