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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.032. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
8.032.
inammissibile

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Procedure di riparto dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco aeroportuali).

  1. Dopo il comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono inseriti i seguenti:
  «11-bis. Il versamento delle somme di cui alla lettera a) del comma 11 è effettuato, a decorrere dall'anno 2017, su appositi conti correnti intestati ai singoli comuni secondo le seguenti scadenze di versamento:
   a) entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Ministero dell'interno provvede a erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale;
   b) entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente.

  11-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono definite ulteriori modalità applicative di riparto delle somme di cui al comma 11-bis.