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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.022. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
8.022.
inammissibile

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Valorizzazione patrimonio immobiliare Città Metropolitane).

  1. Allo scopo di favorire il processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Città Metropolitane, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, è autorizzato ad acquistare immobili adibiti ad uso istituzionale di proprietà delle città metropolitane.
  2. La relazione estimativa e la valutazione di congruità del valore di acquisto dell'immobile sono eseguite dall'agenzia del demanio e comunicate all'INAIL per l'attivazione dell'iter amministrativo prescritto dai regolamenti dell'istituto. Ultimata la procedura di acquisizione, l'INAIL provvede a stipulare con la città metropolitana un apposito contratto di locazione passiva, previa determinazione di congruità del canone da parte dell'agenzia del demanio, da quantificarsi in misura pari al valore minimo locativo fissato dall'osservatorio del mercato immobiliare.

ident. 8.03.8.09.8.024.