Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Finanziamento funzioni fondamentali delle Province).
Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni fondamentali assegnate alle province dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, per l'anno 2016 sono assegnati alle province 124 milioni.