Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Finanziamento funzioni fondamentali delle Province).
1. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni fondamentali assegnate alle province dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, per l'anno 2016 sono assegnati alle province 124 milioni.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300.