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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.082. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
7.082.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Assegnazioni fondi per la gestione delle strade provinciali).

  1. Il comma 656 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «656. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziata ai sensi della Tabella E allegata alla presente legge, nella misura di 100 milioni di euro, sono assegnate al Ministero dell'interno per essere attribuite alle province, sulla base dei dati di fabbisogno relativi alla manutenzione delle strade di rispettiva competenza, elaborati dalla SOSE S.p.a. e validati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, attraverso un decreto ministeriale di natura non regolamentare del ministero dell'interno adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 settembre 2016, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Le risorse così attribuite devono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari esclusivamente per le funzioni indicate al comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ferma restando la facoltà di cui al comma 2 della medesima norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ed effettuare le variazioni sul bilancio dello Stato conseguenti alle disposizioni del presente comma».