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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.078. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
7.078.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Assegnazione fondi gestione strade).

  1. Il comma 656 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «656. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziata ai sensi della Tabella E allegata alla presente legge, nella misura di 100 milioni di euro, sono assegnate al Ministero dell'interno per essere attribuite alle città metropolitane, per 40 milioni di euro e alle province per 60 milioni di euro, sulla base dei dati di fabbisogno relativi alla manutenzione delle strade di rispettiva competenza, elaborati dalla SOSE S.p.a. e validati dalla commissione tecnica per i fabbisogni standard, attraverso un decreto ministeriale di natura non regolamentare del Ministero dell'interno adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 settembre 2016, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Le risorse così attribuite devono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari esclusivamente per le funzioni indicate al comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ferma restando la facoltà di cui al comma 2 della medesima norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ed effettuare le variazioni sul bilancio dello Stato conseguenti alle disposizioni del presente comma».

ident. 7.077.7.079.7.080.7.081.