Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis. (Scadenze elettorali Città metropolitane e Province). 1. Per le province di cui all'articolo 1, comma 79 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, interessate nell'anno 2016 al rinnovo del solo consiglio, la convocazione dei comizi elettorali è differita di centoventi giorni decorsi due anni dalla data di cui alla lettera a) del medesimo comma 79.
2. Il rinvio di cui al comma 1 non si applica alle province i cui presidenti siano decaduti. Per tali province il rinnovo degli organi avviene entro due anni dalla data di cui all'articolo 1, comma 79, lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56.
3. Per le province di cui all'articolo 1, comma 79 lettera b), della legge 7 aprile 2014 resta fermo quanto previsto dalla legislazione in vigore».