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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.055. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
7.055.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Scadenze elettorali Città metropolitane e Province).

  1. In ragione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 51, della legge 7 aprile 2014 n. 56, per le province di cui al successivo comma 79, lettera b), interessate nell'anno 2016 all'elezione del presidente e del consiglio, in applicazione di quanto previsto dai precedenti commi da 58 a 80, la convocazione dei comizi elettorali è differita di centoventi giorni decorsi due anni dalla data di cui alla lettera a) del medesimo comma 79. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al rinnovo dei consigli provinciali in scadenza nel 2016 per decorso del termine di cui al comma 68 dell'articolo 1 della medesima legge e al rinnovo dei presidenti delle province decaduti per qualunque causa. Fino alla proclamazione dei risultati elettorali per la prima costituzione dei loro organi secondo quanto previsto dal primo periodo, alle province di cui al citato comma 79 si applica quanto previsto dal comma 82 dell'articolo 1 della medesima legge. Restano ferme per la provincia di Reggio Calabria, ai fini dell'istituzione della città metropolitana le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12 e 18, della legge 7 aprile 2014».