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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.050. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
7.050.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Stanziamento fondo crediti di dubbia esigibilità).

  1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, o stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità pari al 36 per cento della media risultante dal prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione.

ident. 7.068.7.060.7.010.7.029.7.045.