Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
Al comma 756 dell'articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
c) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari possono utilizzare, per una quota pari al 75 per cento, i proventi derivanti dall'alienazione degli immobili inseriti nei piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nonché i proventi derivanti dall'alienazione delle partecipazione azionarie disposte in esecuzione dei piani operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie di cui all'articolo 1, comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».