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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.2. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
6.2.
inammissibile

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i Commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto-legge n. 74 del 2012, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e gli uffici regionali dell'Emilia-Romagna del Ministero dei beni e delle attività culturali, sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo i della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2017 e 2018, nei medesimi limiti della spesa previsti per le annualità 2015 e 2016. Per la regione Emilia-Romagna il riparto percentuale è così definito: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale, il 2 per cento agli uffici regionali dell'Emilia-Romagna del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il 4 per cento alle prefetture. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, già trasferite sulle contabilità speciali e assegnate ai Presidenti delle regioni in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione e da questi destinate alle finalità di cui al presente comma senza che ciò comporti alcuna riduzione delle risorse finanziarie già programmate e da programmare per altri interventi connessi al processo di ricostruzione.
  4-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano, fino alla fine dello stato di emergenza, alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte di tutti i soggetti attuatori che hanno interventi di riparazione e miglioramento sismico inseriti negli strumenti di programmazione dei Commissari delegati alla ricostruzione elaborati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
  Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria e ad attività straordinarie a seguito del sisma del maggio 2012 e di altre situazioni emergenziali.