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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
6.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Calcolo dell'indicatore di indebitamento degli atenei in caso di eventi sismici o calamità naturali).

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  4-bis. Non concorrono al calcolo dell'indicatore di cui al comma 3 gli oneri di ammortamento del debito relativi a mutui attivati per le opere di ripristino degli immobili dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a causa di eventi sismici o calamità naturali che abbiano portato alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché gli affitti passivi contratti per far fronte alle esigenze di reperimento di edifici in sostituzione di quelli lesionati. Gli atenei possono contrarre le forme di indebitamento di cui al periodo precedente, a carico del proprio bilancio, subordinatamente all'approvazione del bilancio unico d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria redatto secondo modalità definite con decreto del Ministero e inviato, entro 15 giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.