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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.7. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
4.7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità, cedimenti o imprevisti).

  1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità naturali o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che sono obbligati a sostenere spese a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali, cedimenti strutturali o ulteriori eventi di difficile prevedibilità, o di accordi transattivi ad esse collegate. Le risorse di cui al comma precedente sono attribuite prioritariamente ai comuni per il sostenimento di spese di ammontare complessivo superiore al 30 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante della media degli ultimi tre rendiconti approvati.
  2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui le richieste superino l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente alle richieste, e comunque fatto salvo il criterio di cui all'ultimo periodo del comma 1. Nel caso in cui le richieste siano invece inferiori all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.
  3. All'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli oneri finanziari di cui al periodo precedente possono essere rimborsati dagli enti oggetto della rivalsa di cui al presente comma nel limite massimo di trenta anni a decorrere dalla data di esercizio del diritto di rivalsa di cui al comma 9-bis.».