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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
4.3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive).

  1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Gli eventi oggetto delle sentenze di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.
  2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Le richieste sono soddisfatte per un massimo dell'80 per cento delle stesse. Nel caso in cui l'80 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nei caso in cui l'80 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.
  2-bis. Gli oneri finanziari derivanti da sentenze esecutive di risarcimento o da accordi transattivi ad esse collegate, nonché quelli derivanti dall'esercizio dell'azione di rivalsa di cui all'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che rimangono effettivamente a carico degli enti locali per importi superiori al 10 per cento della spesa corrente sostenuta, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono essere finanziati attraverso l'assunzione di appositi mutui rimborsabili nel limite massimo di trenta anni. L'importo dei mutui di cui al periodo precedente non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti di indebitamento previsti dalle leggi vigenti.