Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: cedimenti aggiungere le seguenti:, o procedure di esproprio relative a piani per gli insediamenti produttivi (PIP);
2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: cedimenti strutturali aggiungere le seguenti: o a procedure di esproprio relative a piani per gli insediamenti produttivi (PIP);
3) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: al 50 per cento aggiungere le seguenti: o dell'80 per cento nei casi di procedure di esproprio relativi a piani per gli insediamenti produttivi (PIP);
4) al comma 1 terzo periodo, dopo la parola: strutturali, aggiungere le seguenti: o le procedure di esproprio relative a piani per gli insediamenti produttivi (PIP);
5) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) del comma 2, sono soppresse le parole: «, in via residuale,»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora in sede di verifica dell'utilizzo degli spazi di cui al comma 2 siano accertate disponibilità residue in una delle finalità, queste sono utilizzabili a compensazione per le altre finalità, fino a concorrenza dell'accantonamento.»;
6) sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti o a procedure di esproprio relative a piani per gli insediamenti produttivi (PIP).