Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 5.
(Linee guida in materia di abusivismo edilizio).
Nell'ottica di una più adeguata pianificazione e programmazione delle azioni da intraprendere, ed in considerazione delle dimensioni su scala nazionale del fenomeno dell'abusivismo edilizio e del disagio sociale ad esso connesso, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione elabora, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, linee guida a supporto dell'attività amministrativa degli enti locali in ordine ai profili di competenza degli stessi, che contengano indicazioni su:
1) verifica dello stato patrimoniale dei soggetti e/o del nucleo familiare cui viene sottratto o demolito l'immobile abusivo;
2) mappatura degli immobili della pubblica amministrazione inutilizzati, da destinare a fini abitativi ai soggetti che non dispongono di altri luoghi dove poter vivere, previo pagamento di canone di affitto e corresponsione degli oneri locali;
3) valutazione in ordine all'acquisizione al patrimonio comunale come previsto dall'articolo 31, comma 3, del Codice edilizia da utilizzare ai fini dello scorrimento delle graduatorie previste dalle liste di assegnazione.