Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli Uffici Speciali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono avvalersi di un comitato tecnico scientifico, composto da figure di elevata competenza e professionalità, per la regolamentazione di casi di particolare complessità inerenti la ricostruzione dei centri storici colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.