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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.10. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
3.10.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, lettera a), sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «L'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1128 c.c.. Se la volumetria dell'edificio ricostruito, in conseguenza dell'acquisto dell'abitazione equivalente da parte di alcuno dei condomini, è inferiore rispetto a quella del fabbricato demolito, i diritti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1128 c.c. sono proporzionalmente trasferiti di diritto agli altri condomini; se tuttavia l'edificio è ricostruito con l'originaria volumetria a spese dei condomini, i diritti di cui al detto ultimo comma dell'articolo 1128 sono trasferiti a coloro che le hanno sostenute. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate ricognitivi dei trasferimenti al patrimonio comunale ovvero agli altri condomini e di cui ai commi precedenti, nonché quelli con i quali vengono comunque riassegnate pro diviso agli originari condomini o loro aventi causa le unità immobiliari facenti parte dei fabbricati ricostruiti, costituiscono titolo per trasferire sugli immobili ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2825 c.c., le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli gravanti su quelli distrutti o demoliti. Non sono soggetti all'imposta di successione di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili costituenti abitazione principale del de cuius»;
   b) all'articolo 14, comma 5-bis, l'ultimo periodo è così riformulato «La ricostruzione degli edifici civili privati di cui al periodo precedente esclude l'applicazione dell'articolo 3».