stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
3.02.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012).

  1. All'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto-legge 74/2012, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 8, fino al termine dello stato di emergenza dei comuni stessi».
  2. Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto-legge n. 74 del 2012, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le somme proprie degli enti, compresi i rimborsi assicurativi e le donazioni, confluite nel fondo pluriennale vincolato e nell'avanzo vincolato per effetto della nuova legge di contabilità e già ricomprese nel programma della ricostruzione dal piano triennale delle opere pubbliche, possono essere iscritte a bilancio, sia in entrata sia in uscita, nella annualità di effettiva spesa ed essere considerate neutre agli effetti del patto di stabilità interno.