Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
1. A norma dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto di abitazione disposto dall'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, deve intendersi riferito alla quota di possesso del coniuge non assegnatario e nei limiti di essa.