Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Vincoli all'acquisto di immobili).
1. All'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 le parole: «gli enti territoriali» sono soppresse.