Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
1. L'esubero di produzione di un vino a DOC di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, può essere destinato anche alla produzione di vini DOC fermo restando il rispetto delle condizioni e dei requisiti dei relativi disciplinari di produzione.