Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Rifiuti portuali).
1. Al secondo periodo dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, come modificato dall'articolo 27, comma 3, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole: «d'intesa con l'Autorità marittima» sono aggiunte le seguenti: «, che resta competente alla sottoscrizione e gestione del successivo contratto,».