Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Semplificazioni in materia di depositi fiscali di alcol e bevande alcoliche e in materia di accertamento, liquidazione e pagamento di accise).
1. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo sostituire le parole: «entro il giorno 16» con le parole: «entro l'ultimo giorno lavorativo»;
b) al quinto periodo dopo le parole: «In caso di ritardo» sono aggiunte le seguenti: «nel pagamento, in deroga all'articolo 18 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;
c) al quinto periodo sostituire le parole: «entro 5 giorni» con le seguenti: «entro 10 giorni».