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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.09. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
22.09.
inammissibile

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 in materia di introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali).

  All'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi» e dopo le parole: «della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «e tenendo conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale previsto all'articolo 67 della presente legge»;
   b) al comma 2, lettera a), le parole da: «trasformazione» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «fornitura dei servizi ecosistemici e ambientali, nella logica della transazione tra fornitore e beneficiari, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene»;
   c) al comma 2, lettera c), le parole: «nella definizione del sistema» sono sostituite dalle seguenti: «nello strumento negoziale»;
   d) al comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
   «h) prevedere, in particolare, forme di remunerazione di servizi ecosistemici e ambientali forniti dai comuni, dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate»;
   e) al comma 2, lettera i), le parole: «dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti territoriali e dei soggetti gestori delle aree protette»;
   f) al comma 2, lettera l), dopo le parole: «acquiferi profondi» sono inserite le seguenti: «e la funzione di riserva genetica, in considerazione dell'attuazione del Protocollo di Nagoya»;
   g) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 nonché del procedimento di cui al comma 3».