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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.05. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
22.05.
inammissibile

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, all'articolo 42, comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) le violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi in relazione a ciascuna fonte, tipologia di impianto e potenza nominale. In ogni caso il GSE, qualora riscontri violazioni o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi ovvero dei premi, dispone le prescrizioni più opportune ovvero ridetermina l'incentivo in base alle caratteristiche rilevate a seguito del controllo e alla normativa applicabile, recuperando le sole somme indebitamente erogate, e nel caso di impianti autorizzati all'utilizzo di combustibili fossili, quelle riferibili al solo superamento dei limiti di legge ammessi con le seguenti modalità:
   1) fino allo 0,5 per cento della soglia consentita, il recupero dei soli CV eccedenti;
   2) oltre lo 0,5 per cento e fino alla soglia dei due punti percentuali, di cui al punto k dell'Allegato 1, il recupero delle triplo dei soli CV eccedenti.».