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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.018. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
22.018.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Misure per il conseguimento di risparmi di spesa per gli enti territoriali e la riduzione dei costi di funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC e della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS).

  1. Al fine di conseguire risparmi di spesa per le regioni, le province e i comuni nei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza dello Stato le istruttorie della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC sono svolte esclusivamente dai commissari di nomina statale. Conseguentemente, l'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è abrogato.
  2. Al fine di fare fronte al maggiore carico di lavoro derivante dall'applicazione del comma 1, il numero degli esperti della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC fissato dall'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentato da ventitré a trentacinque. Conseguentemente, all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola «ventitré» ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente «trentacinque».
  3. Al fine di fronteggiare la progressiva riduzione della dotazione finanziaria derivante dai proventi versati dai soggetti committenti nelle procedure di valutazione ambientale di competenza dello Stato, il numero dei commissari della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS stabilito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotto da quaranta a trenta. Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, la parola «quaranta» ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente «trenta».
  4. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con atti motivati che non necessitano di valutazioni comparative, provvede alla nomina delle nuove Commissioni, previa determinazione dei profili di professionalità da adottarsi con appositi decreti entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo per almeno il venti per cento il principio dell'equilibrio di genere.
  5. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale che sono in carica alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessano dalle loro funzioni al momento del subentro dei nuovi componenti nominati ai sensi del comma 4, con la riduzione del cinquanta per cento dei compensi spettanti ai singoli componenti. Conseguentemente l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è soppresso.
  6. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.