Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Spese per l'acquisto di mobili e arredi).
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 141 è abrogato.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.