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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.014. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
22.014.
inammissibile

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada).

  1. Al comma 4 dell'articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», lettere a) e b), le parole: «in misura non inferiore a un quarto della quota,» sono soppresse.
  2. I commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», sono abrogati.