Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada).
1. Al comma 4 dell'articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», lettere a) e b), le parole: «in misura non inferiore a un quarto della quota,» sono soppresse.
2. I commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», sono abrogati.