Dopo il comma, 23 aggiungere il seguente:
23-bis. All'articolo 5, comma 1 lettera b) del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 30 maggio 1994 n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il punteggio massimo di cui alla presente lettera è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968 n. 221».