Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 2, è abrogato;
b) i commi 2, lettera a) e c), 3 e 4 dell'articolo 6 sono abrogati.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.