Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Aliquota addizionale).
1. Ai fini di accelerare il completamento della messa a regime del numero unico europeo 112 su tutta il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, camma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 agosto 2003, n. 259, è finalizzato l'importo fino a 63 milioni di euro per l'anno 2017 e fino a 72 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.