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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
21.03.

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Aliquota addizionale).

  1. A decorrere dal 2016 è istituita un'aliquota addizionale sull'imposta sul reddito delle società (IRES) per le imprese che producono o commercializzano dispositivi medici come definiti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e dal decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332 e successive modificazioni, tale da assicurare nuove entrate pari a 593 milioni di euro per il 2016 e 248 milioni di euro a decorrere dal 2017.
  2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con un decreto emanato su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di attuazione del presente articolo, nonché le categorie di soggetti esenti, elencate in un apposito allegato.
  3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente norma, il comma 9 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla di legge 6 agosto 2015, n. 125, è abrogato.