Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per il personale degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale (SSN) è riferito, per quelle regioni che abbiano adottato una legge di riorganizzazione entro il biennio 2014-2015, all'importo complessivo della spesa del personale delle aziende ed enti del SSN ricompresi nel proprio ambito territoriale regionale.