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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.09. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
2.09.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Autonomia finanziaria del comune di Napoli).

  1. In via sperimentale, nelle more di una piena e corretta applicazione del federalismo fiscale e di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), dall'articolo 119, terzo e quarto comma, della Costituzione, a NA è attribuita, per il 2016, una quota di tributi propri di importo pari a quanto già conferito dal Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di seguito denominato «Fondo di solidarietà comunale», per il 2015 nella misura corrispondente a 259 milioni di euro, a titolo di saldo tra finanziamento e contributo.
  2. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 NA non è tenuta al versamento della quota solidaristica del Fondo di solidarietà comunale fermo restando quanto dovuto dallo Stato nei confronti del comune di Napoli a titolo di ristoro integrale dell'imposta municipale unica e della tassa sui servizi indivisibili sulla prima casa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 380-ter, 380-quater, 380-quinquies, 380-sexies, 380-septies e 380-octies, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 2, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 il Governo, con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, può effettuare un prelievo straordinario a carico del Fondo di solidarietà comunale fino a un massimo di 259 milioni di euro.
  4. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 le imposte sui trasferimenti di immobili relative a beni ricadenti nel comune di Napoli sono integralmente assegnate al bilancio di NA.
  5. Per l'anno 2016 a NA è, altresì, assegnata una percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativa ai redditi dell'anno 2015 dei residenti del comune di Napoli la cui quota è stabilita in modo da compensare, insieme alle risorse rivenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 4, l'importo di 259 milioni di euro. I versamenti effettuati al comune di Napoli nell'anno 2016, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati acconti ai sensi del presente comma. La percentuale di compartecipazione del gettito dell'IRPEF, individuata con decreto dal Ministro dell'economia e finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assegnata al bilancio di NA nell'anno 2017 e nell'anno 2018 in misura invariata, indipendentemente dalle eventuali variazioni di gettito dell'IRPEF e delle imposte sui trasferimenti di immobili di cui al comma 4.
  6. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.