Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Ristrutturazione del debito dei comuni).
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei prestiti obbligazionari emessi dai comuni aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dai comuni.
2. Per il riacquisto da parte dei comuni dei titoli obbligazionari da essi emessi ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera a), Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino ad un importo complessivo di 100 milioni di euro è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
3. I risparmi annuali derivanti ai comuni dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso degli esercizi 2013 e 2014, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2015 presentino le seguenti caratteristiche: a) vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari comunali in circolazione pari o superiore a 10 milioni di euro.
6. I comuni possono chiedere la ristrutturazione del debito di cui al comma 1, trasmettendo entro il 20 settembre 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del sindaco e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4.
7. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera a), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli comuni.
8. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni comune si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 20 ottobre 2016, si provvede alla individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a riacquistare i buoni ordinari comunali emessi dai comuni individuati come idonei a norma del comma 4 attraverso l'emissione di un mutuo da rimborsare in venti-trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
11. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari complessivamente a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.