Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Norme relative alla disciplina del dissesto delle Amministrazioni provinciali).
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le amministrazioni provinciali in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.