stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.016. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
2.016.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di rinegoziazione ed estinzione dei mutui degli enti locali).

  1. Al fine di ridurre l'indebitamento degli enti locali e liberare risorse da destinate allo svolgimento delle funzioni dei medesimi mediante lo strumento della rinegoziazione dei mutui e l'estinzione anticipata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a definire, d'intesa con l'ANCI, la Cassa depositi e prestiti e la Conferenza Stato-città e autonomie locali modalità e i criteri generali di rinegoziazione ed estinzione anticipata dei mutui in essere contratti dagli enti locali e territoriali da effettuare entro il 31 dicembre 2016. L'intesa è finalizzata a perseguire i seguenti obiettivi:
   a) riapertura della rinegoziazione dei mutui non rinegoziati per tutti gli enti locali, ivi inclusi quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali e quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
   b) riduzione dei tassi di interesse applicati sulla base delle condizioni di mercato vigenti, senza prolungamento della scadenza naturale del mutuo, se non richiesto espressamente dall'ente richiedente;
   c) oneri della rinegoziazione a carico del bilancio dello Stato;
   d) estinzione anticipata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti con applicazione, ai fini della penale di recesso, del tasso di interesse pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell'ammortamento del debito da estinguere, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma dell'estinzione;
   e) estinzione anticipata dei mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze senza applicazione di alcuna penale di recesso.

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni previste dall'intesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse a disposizione della società SGA, acquisita dal Ministero dell'economia e finanze ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 30 giugno 2016, n. 119, nei limiti di 250 milioni di euro.